Scandalo Biancone, deferite Juve Stabia e Sorrento

martedì 2 agosto 2011 Lascia un commento


Il Procuratore Federale della FIGC, Stefano Palazzi, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione degli artt. 1, comma 1, 6, comma 1, e 7, comma 1, del C.G.S. :
Il Sig. Biancone Cristian, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Sorrento Calcio S.r.l.; per avere effettuato scommesse in ordine a risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della UEFA e della FIGC, nonché per avere posto in essere atti e comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare Taranto-Sorrento del 21.12.2008 e Juve Stabia-Sorrento del 05.04.2009; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S. stante la pluralità di illeciti posti in essere;

per la violazione degli artt. 1, comma 1, 6 comma 1, e 7 comma 1, del C.G.S. :
Il Sig. Spadavecchia Vitangelo, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Sorrento Calcio S.r.l.; per aver scommesso, puntando sulla sconfitta della propria squadra, sul risultato della gara Juve Stabia-Sorrento del 05.04.2009, nonché per avere posto in essere atti e comportamenti finalizzati ad alterare il risultato della suddetta gara;con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S. stante l’avvenuta alterazione del risultato della suddetta gara che ha comportato per la S.S. Juve Stabia S.p.A. il conseguimento di un ingiusto vantaggio in classifica;

per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 7 commi 1 e 2, del C.G.S. :
Il Sig. Amodio Roberto, all’epoca dei fatti, tesserato in qualità di Direttore Sportivo per la S.S. Juve Stabia S.p.A.; per avere posto in essere comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Juve Stabia-Sorrento del 05.04.2009, e comunque per avere consentito ad altri soggetti non appartenenti all’ordinamento federale di compiere nell’interesse della propria Società atti idonei ad alterare lo svolgimento della suddetta gara conseguendone un vantaggio diretto in classifica del campionato di Prima Divisione Lega Pro stagione sportiva 2008-2009, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S. stante l’avvenuta alterazione del risultato della suddetta gara con il conseguimento per la propria Società di un ingiusto vantaggio in classifica;

per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 7 comma 7, del C.G.S. :
Il Sig. Castellano Antonino, all’epoca dei fatti, Presidente della Società Sorrento Calcio S.r.l. : per avere, in qualità di Presidente della Società Sorrento Calcio S.r.l., omesso di denunciare alla Procura Federale della FIGC i fatti di cui era venuto a conoscenza con riferimento alla gara Taranto-Sorrento del 21.12.2008;

per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
la Società Sorrento Calcio S.r.l.; a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
la Società Sorrento Calcio S.r.l.; a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte ai propri tesserati Biancone Cristian e Spadavecchia Vitangelo, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S. stante la pluralità degli illeciti addebitati ai propri tesserati e l’avvenuta alterazione del risultato della gara Juve Stabia-Sorrento del 5.04.2009;

per la violazione dell’art. 4, commi 2 e 5, nonché dell’art. 7, commi 4 e 6, del C.G.S.:
la Società S.S. Juve Stabia S.p.A. a titolo di responsabilità oggettiva con riferimento ai fatti imputabili al proprio Direttore Sportivo Amodio Roberto, nonché per responsabilità presunta con riferimento ai comportamenti imputabili ai calciatori Biancone Cristian e Spadavecchia Vitangelo, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S. stante l’avvenuta alterazione del risultato della gara Juve Stabia-Sorrento del 5.04.2009 ed il conseguimento diretto di un ingiusto vantaggio in classifica.

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