sabato 9 aprile 2016
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Il Giudice Sportivo, Gaetano Annella, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., nella seduta del 5/04/2016, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
GARA MASSA LUBRENSE – SORRENTO CALCIO DEL 03/4/2016
Il G.S.T., Letto il referto dell’Arbitro, rilevato che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza della società Sorrento Calcio s.r.l.; sebbene la società Sorrento Calcio s.r.l. abbia addotto giustificazione per asserita causa di forza maggiore (dichiarazione di una società privata di autobus), a parere di questo Giudicante, la documentazione esibita non costituisce prova idonea a fondamento della stessa e inoltre ritiene che l’evento non possa configurarsi in un caso di forza maggiore; P.Q.M. in applicazione dell’art. 53, comma 2, N.O.I.F. e dell’art.17, comma 3, C.G.S.
DELIBERA
di infliggere, per rinuncia, alla Società Sorrento la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica; l’ammenda di euro 2.000,00 relativa alla seconda rinuncia (come dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2015), sanzione raddoppiata in ragione dell’assenza avvenuta nelle ultime quattro giornate di gara; di fare obbligo alla società Sorrento Calcio S.R.L. di versare la somma di euro 500 alla società Massalubrense per il mancato incasso.
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