La Lega Pro ha emanato la normativa a cui debbono sottostare le sqaudre di 1ª e 2ª Divisione per poter concorrere alla ripartizione dei corrispettivi federali loro spettanti. Chi viene meno a detti obblighi non subisce nessuna penalizzazione ma viene escluso dalla ripartizione e deve restituire le somme che gli fossero state già accreditate
Per poter beneficiare dei corrispettivi federali ognuna delle società della Lega Pro dovrà tesserare almeno: n. 8 calciatori nati dopo il 1° Gennaio 1987 per le società di 1ª Divisione; n. 10 calciatori nati dopo il 1° Gennaio 1987 per le società di 2ª Divisione.
Tali limiti, dovranno essere rispettati, continuativamente, dal giorno della disputa della prima partita di Campionato sino al termine della stagione sportiva 2010/2011.
Inoltre, in ogni momento della gara, devono essere impiegati almeno due calciatori per la 1ª Divisione e almeno tre calciatori per la 2ª Divisione nati dopo il 1° Gennaio 1989.
Il mancato rispetto di queste norme fa venir meno il diritto a beneficiare della ripartizione dei corrispettivi federali.
Beneficeranno della ripartizione dei corrispettivi federali le società sportive che schiereranno, nelle partite di Campionato della stagione sportiva 2010/2011, calciatori nati dal 1° Gennaio 1987 in poi, e che abbiano, comunque, compiuto anagraficamente il 15° anno di età, di cittadinanza italiana cosiddetti “giovani”, tesserati presso la FIGC quali professionisti, o giovani di serie, purché l’utilizzo in gara sia avvenuto per almeno trenta minuti; in caso di sostituzione con altro calciatore appartenente alle classi che hanno titolo per beneficiare dei corrispettivi, i minuti effettuati dal calciatore sostituito saranno sommati ai minuti giocati dal calciatore subentrato. Quest’ultima circostanza costituisce condizione essenziale per l’acquisizione del beneficio di ripartizione secondo i criteri in appresso specificati.
Criteri di ripartizione
Il totale dei corrispettivi federali accreditati alla Lega Italiana Calcio Professionistico verrà attribuito nella misura del 50% alle squadre che parteciperanno al Campionato di 1ª Divisione e nella misura del residuo 50% alle squadre che parteciperanno al Campionato di 2ª Divisione.
Per la determinazione della quota parte dei corrispettivi federali spettante a ciascuna squadra si procederà secondo i seguenti criteri:
a) La rilevazione dei minuti complessivamente giocati dai “giovani” verrà effettuata:
- alla 12a giornata
- alla 24a giornata
- alla 31a giornata
b) I criteri di calcolo dei minuti giocati avranno la seguente ponderazione:
calciatori nati nel 1987 40%
calciatori nati nel 1988 60%
calciatori nati nel 1989 80%
calciatori nati nel 1990 100%
calciatori nati nel 1991 120%
calciatori nati nel 1992 e successivi 140%
c) Inoltre il totale dei minuti giocati dai “giovani” alla 31ª giornata subirà un’ulteriore modifica in relazione alla posizione finale di classifica nei rispettivi gironi delle società di appartenenza con il seguente criterio:
- per la prima classificata maggiorazione del 20%
- per la 2ª e 3ª classificata maggiorazione del 10%
- per l’ultima classificata riduzione del 20% se il distacco dalla penultima è pari o inferiore a 6 punti;
riduzione del 30% se il distacco dalla penultima è superiore a 6 punti
- per la 16ª e 17ª classificata riduzione del 10%
d) Alla 12ª, alla 24ª ed alla 31ª giornata verrà suddiviso l’importo di cui ai corrispettivi federali inerente il periodo preso in considerazione per il totale dei minuti giocati e ponderati secondo quanto stabilito al precedente punto b), in 1ª e 2ª Divisione, ottenendo così la quota minuto rispettivamente per le due categorie. Questa verrà quindi moltiplicata per la somma dei minuti risultanti per ciascuna squadra e si determinerà così la cifra da liquidare alle varie società.
e) Al termine della stagione 2010/2011, a classifiche ufficiali dopo i Play off-Play out, si procederà quindi alla liquidazione della quota finale dei corrispettivi federali maggiorando o riducendo i minuti totali delle società in applicazione dei criteri di cui al paragrafo c).
f) Inoltre i minuti giocati dai “giovani” che, dal 14° anno di età, hanno ininterrottamente militato nel settore giovanile della società, verranno maggiorati del 30%.
g) Le società che parteciperanno al Campionato Nazionale Allievi beneficeranno di una maggiorazione del 10% sul totale dei minuti giocati di cui al precedente punto b). Lo stesso beneficio del 10% sarà riconosciuto alle società che disputeranno il Campionato Nazionale Giovanissimi. In caso di partecipazione a entrambi i campionati sarà riconosciuto un beneficio complessivo del 25%.
h) Le ultime 3 partite di campionato non saranno considerate al fine della destinazione dei corrispettivi federali, che verranno pertanto ripartiti solamente sulle prime 31 gare di campionato.
Il calciatore tesserato a titolo di “Cessione Temporanea” o “Trasferimento Prestito” e proveniente da società di Serie A e B per il quale non sia contestualmente previsto un premio di valorizzazione, non sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari quantomeno alla somma lorda globale annua spettante al tesserato stesso, sarà escluso dal computo dei professionisti under 23 per la ripartizione dei corrispettivi di cui al presente comunicato; così pure sarà escluso dal detto computo il tesserato in prestito oneroso da società di Serie A e di Serie B.
I giocatori provenienti da società di Serie A o B per i quali non venga pattuito il premio di valorizzazione così come previsto nella precedente disposizione, non potranno concorrere a determinare il numero minimo di tesserati under 23 individuato nella premessa della presente normativa regolamentare.
Saranno escluse dal beneficio, nella ripartizione dei corrispettivi federali, le società che rinunciano a partecipare ad una o più gare dei Campionati di 1ª e 2ª Divisione o del Campionato Nazionale Berretti.
Saranno escluse dalla ripartizione dei corrispettivi le società che nel corso della stagione 2010/2011 vengono meno al numero minimo dei calciatori professionisti under 23; in tale ipotesi le somme eventualmente già accreditate ed erogate alla società sportiva dovranno essere restituite alla Lega nelle forme che saranno dalla stessa stabilite.
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