Premessa
1. Potranno iscriversi al
Campionato di Serie A3 2021/2022:
a) tutte le Società che hanno
partecipato al Campionato di Serie A3 2020/2021, ad eccezione delle 2 squadre
che hanno conquistato la promozione in SerieA2, alle quale si applicano gli
artt. 11 e 12 del presente Regolamento;
b) le sei Società vincenti i Play
Off del Campionato di Serie B della stagione 2020/2021.
2. Le Società dovranno presentare
la domanda di ammissione e saranno iscritte alla Serie A3 dopo avere adempiuto
a tutte le disposizioni emanate dalla Lega Pallavolo Serie A e dalla FIPAV in
materia.
Art. 1 – Commissione di
Ammissione ai Campionati e definizioni
1. La Commissione di Ammissione
al Campionato 2021/2022 è nominata dal Consiglio di Amministrazione secondo
quanto previsto dall’art. 20 dello Statuto di Lega. Resta in carica per l’anno
sportivo di riferimento.
2. Alla citata Commissione
dovranno essere trasmesse le domande di partecipazione al Campionato di Serie
A3 Maschile ai sensi di quanto previsto dagli artt. 8 e ss. del Regolamento
Gare FIPAV.
3. Alla Commissione di Ammissione
Campionati sono attribuiti tutti i compiti ed i poteri previsti dal presente
Regolamento.
4. Per tutti gli effetti previsti
dal presente Regolamento la Commissione Ammissione ai Campionati Serie A ha
sede presso la Lega Pallavolo Serie A Maschile in Bologna, via Rivani, 6.
5. Nel corso del presente
Regolamento si intende per:
• FIPAV: la Federazione Italiana
Pallavolo;
• FIVB: la Federazione
Internazionale di Pallavolo;
• CEV: la Confederazione Europea
di Pallavolo;
• Commissione: la Commissione di
Ammissione al Campionato;
• Lega: il Consorzio Lega
Pallavolo Serie A Maschile;
• Società: società sportiva
dilettantistica avente titolo sportivo di partecipare al Campionato di Serie A3
Maschile per l’anno sportivo 2021/2022 e che ne presenta richiesta ai sensi del
presente Regolamento;
• Tesserati della rosa della
prima squadra: almeno 17 persone: minimo 12 atleti (con il maggior numero di
ingressi in campo e a seguire di iscrizioni a referto in partite ufficiali dei
Campionati di Serie A3 2020/2021 e 2021/2022 e Coppa Italia), 2 allenatori; 1
medico o fisioterapista, 1 preparatore atletico, 1 dirigente a scelta.
Art. 2 – Domanda di ammissione al
Campionato e contestuale rinnovo dell’adesione alla Lega
1. Le Società che hanno
partecipato al Campionato di Serie A3 2020/2021 dovranno far pervenire alla
Commissione la documentazione di cui al successivo art. 3, entro e non oltre le
ore 12.00 del 5 luglio 2021.
2. Le sei Società vincenti i Play
Off del Campionato di Serie B della stagione 2020/2021 dovranno depositare la documentazione
di cui al successivo art. 3 entro e non oltre le ore 12.00 del 05 luglio 2021,
fatta eccezione per i documenti di cui alle lettere h) e m) (garanzia bancaria
e dichiarazione di disponibilità dell’impianto di gioco), che potranno essere
depositati entro e non oltre il 12 luglio 2021.
3. Per la partecipazione al
Campionato di Serie A3 è richiesta la costituzione in forma di società sportiva
di capitali dilettantistica sia per le società richiedenti che già detengano il
titolo, sia per le società promosse e/o integrate dalla Serie B e sia per le
società cessionarie del titolo medesimo.
4. Le Società aventi titolo a
partecipare al Campionato di Serie A3 dovranno avere, alla data di
presentazione della domanda di ammissione al Campionato, un capitale sociale
minimo sottoscritto e interamente versato di euro 25.000 (venticinquemila). In
ogni caso il capitale sociale risultante dalla situazione patrimoniale di cui
all’art. 3 lettera e) non dovrà essere inferiore a due terzi dello stesso in
conseguenza di perdite pregresse o correnti.
5. Nel caso in cui dalla
situazione patrimoniale ed economica redatta al 30/04/2021 risultassero perdite
che riducono il capitale di oltre un terzo, o sotto i limiti di legge, la
Società dovrà provvedere a ricostituire il capitale sociale al minimo previsto
dal presente regolamento entro la data di presentazione della documentazione
(05 luglio 2021) attestando i versamenti effettuati o i provvedimenti assunti
(copie delle contabili di versamento e delle delibere), pena l’applicazione
delle sanzioni previste dall’art. 6 del presente Regolamento, tranne che
nell’ipotesi di cui al successivo comma 5. 6. Gli obblighi previsti dal comma 5
che precede non sussistono per le Società che abbiano deciso, con apposita
delibera assembleare, di posticipare il ripianamento delle perdite emerse
nell’esercizio in corso alla data del 31/12/2020 nei termini e con le modalità
previste dall’art. 6 del D.L. n. 23 dell’8/4/2020, come modificato dall’art.1,
comma 266, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021). In mancanza di
produzione di valida delibera assembleare che rinvia il ripianamento delle
perdite ai sensi della norma innanzi richiamata il capitale sociale dovrà
essere interamente ricostituito ai sensi del precedente comma 4.
7. Le Società:
a. aventi titolo a partecipare al
Campionato di Serie A3 per promozione/integrazione dalla Serie B costituite in
forma di associazione sportiva dovranno, alla data di presentazione della
documentazione, avere già deliberato la trasformazione dell’ente in società
sportiva di capitali dilettantistica e dovranno completare la procedura di
trasformazione, nonché procedere alla sottoscrizione e al versamento del
capitale sociale minimo previsto dal presente Regolamento entro e non oltre il
31/12/2021. Tali Società dovranno depositare presso la Lega entro il 14/01/2022
la documentazione attestante l’avvenuto adempimento di quanto sopra indicato.
Il mancato rispetto dell’improrogabile termine del 31/12/2021, così come il
mancato deposito della documentazione, comporterà l’applicazione a carico della
Società inadempiente delle sanzioni previste dall’art. 6 del presente
Regolamento;
b. aventi titolo a partecipare al
Campionato di Serie A3 per promozione/integrazione dalla Serie B già costituite
in forma di società di capitali, ma con capitale sociale interamente versato e
sottoscritto inferiore a euro 25.000 (venticinquemila) alla data di
presentazione della documentazione, dovranno provvedere all’aumento del capitale,
sottoscrizione e versamento, entro e non oltre la data del 31/12/2021 e
dovranno depositare presso la Lega entro il 14/01/2022 la documentazione
attestante l’avvenuto adempimento. Il mancato rispetto dell’improrogabile
termine del 31/12/2021, così come il mancato deposito della documentazione,
comporterà l’applicazione a carico della Società inadempiente delle sanzioni
previste dall’art. 6 del presente Regolamento. Per tali Società resta fermo
quanto specificato nel comma 6 con riferimento alle perdite;
c. cessionarie del titolo
sportivo di Serie A3 dovranno possedere tutti i requisiti, ivi compresi quelli
relativi alla natura giuridica ed al capitale sociale pari a euro 25.000 (venticinquemila),
che dovrà essere interamente versato e sottoscritto alla data di presentazione
della documentazione di iscrizione, nonché rispettare tutti gli adempimenti,
previsti dall’art. 13 del presente Regolamento.
Art. 3 – Documentazione
1. Le Società aventi titolo a
partecipare al Campionato di Serie A3 dovranno far pervenire alla Commissione
la seguente documentazione, sottoscritta in originale:
a) domanda di rinnovo
dell’adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A, con relativa attestazione
del versamento della quota di rinnovo (Mod.1);
b) domanda di prima adesione al
Consorzio Lega Pallavolo Serie A, obbligatorio solo per le Società che non
hanno fatto parte del Consorzio nella stagione 2020/2021, con relativa
attestazione del versamento della quota di adesione (Mod.1 bis) e del
corrispettivo a titolo di contributo di prima iscrizione deliberato dalla Lega
per tale stagione sportiva (Mod.1 ter);
c) domanda di ammissione al
Campionato di Serie A3 (Mod.2);
d) attestazione del versamento
della tassa di iscrizione al Campionato di Serie A3 da effettuare in FIPAV e
documentazione attestante il versamento della tassa di affiliazione o
riaffiliazione e dirigenti obbligatori FIPAV, per la stagione 2021/2022
(Mod.3);
e) situazione patrimoniale e
relativo conto economico redatto alla data del 30/04/2021 su uno schema fornito
dalla Lega, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e dall’Organo
di controllo o dal Revisore (ove nominato), ovvero dal Professionista che ha
provveduto alla compilazione o ne ha verificato il contenuto che apporrà anche
il timbro dell’ordine di appartenenza (Mod.4) corredata dal verbale di
Assemblea, ove esistente, di cui all’art. 2, comma 6 che precede;
f) dettaglio dei crediti e debiti
esposti in bilancio, limitatamente alle tipologie indicate nello schema
predisposto dalla Lega, con indicazione delle relative date di scadenza,
sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e dall’Organo di Controllo
o del Revisore (ove nominato), ovvero dal Professionista che ha provveduto alla
compilazione o ne ha verificato il contenuto che apporrà anche il timbro
dell’ordine di appartenenza (Mod.5 e Mod. 5 bis);
g) copia del fascicolo relativo
all’ultimo bilancio approvato dall’organo competente, come depositato presso il
Registro delle Imprese, completo di Bilancio e Nota Integrativa, Relazione
sulla Gestione, Relazione dell’Organo di Controllo o del Revisore, verbale
dell’Assemblea di approvazione del bilancio corredato dalle relative relazioni
accompagnatorie (relazione del C.d.A.), nonché copia dell’ultima dichiarazione
annuale IVA presentata (la dichiarazione Iva non deve essere presentata dalle
Società che abbiano optato nel precedente esercizio per il regime di cui alle
Legge 398/91). In caso di società neopromossa in A3 costituita in forma di
associazione andrà depositato il rendiconto economico-finanziario dell’ultimo
esercizio redatto ai sensi del comma 18 dell’articolo 90 della legge 289/02 e
successive modifiche. Per le Società neocostituite che acquisiscono il diritto
andrà depositato l’inventario di apertura (Mod.7);
h) garanzia finanziaria mediante
deposito di garanzia bancaria a prima richiesta a favore della Lega (Mod.8)
dell’importo di euro 25.000 (venticinquemila). Garanzia bancaria di analogo
importo dovrà, altresì, essere fornita dalle Società neopromosse dalla Serie B
oppure da quelle integrate dalla Serie B oppure immesse dalle serie superiori
oppure quelle che comunque acquistino il titolo ai sensi del presente
Regolamento (Mod.8);
i) deposito della dichiarazione,
ai sensi dell’art. 14 dello Statuto della Lega, attestante l’elenco dei
dirigenti tesserati, oltre al Presidente, incaricati ed aventi poteri a
partecipare con diritto di voto alle Assemblee di Lega. Alla dichiarazione
dovrà essere allegata la relativa deliberazione autorizzativa del C.d.A. o
dell’Assemblea (Mod.9);
j) visura camerale di data non
antecedente il 30/04/2021 da cui: (i) si ricavino i nominativi dei possessori
delle azioni, nel caso di Società costituite nella forma di S.p.A., o delle
quote, nel caso di Società a responsabilità limitata; (ii) risulti che la società
non sia in liquidazione o non abbia procedure concorsuali in corso, la natura
giuridica della stessa, gli amministratori, i poteri degli stessi, il capitale
deliberato e quello versato (Mod.10);
k) ove nominato l’Organo di
controllo o il Revisore, copia del libro verbali di tale organo relativo agli
ultimi 12 mesi e copia delle eventuali delibere di Assemblea Straordinaria
avvenute nel medesimo periodo (Mod.11);
l) dichiarazione di consenso al
trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 196/03 e del GDPR UE
2016/179 redatta su apposito modulo fornito dalla Lega (Mod.12);
m) dichiarazione di disponibilità
di un impianto di gioco - che dovrà essere omologabile nel rispetto dei
regolamenti Lega/FIPAV - redatta su apposito modulo predisposto dalla Lega,
sottoscritto sia dal proprietario e/o ente/soggetto gestore dell’impianto che
dalla Società (Mod.13). La capienza dell’impianto di gioco, pari a minimo 500
spettatori a sedere (con possibilità di concedere deroghe, in presenza di impianti
che, pur disponendo di una capienza minima inferiore a 500 posti, ma superiore
a 400 posti, abbiano tutte le caratteristiche peculiari dei "palazzetti
dello sport" descritte nel Regolamento impianti di gioco), dovrà essere
attestata inderogabilmente con le modalità previste dall’apposito Regolamento
di Lega, ovvero tramite deposito dell’attestazione di agibilità e/o del
certificato della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli;
n) dichiarazione in cui la
Società si impegna, a pena di decadenza dall'ammissione al Campionato di Serie
A3, ad aver tesserato alla data del 30/09/2021 almeno 12 atleti di cui:
1. almeno sei a titolo
definitivo;
2. almeno quattro che posseggano
ciascuno una o più delle seguenti caratteristiche:
I. abbiano disputato, entrando
effettivamente in campo, nell'ultima stagione sportiva almeno il 50% delle gare
nel Campionato di precedente appartenenza della Società o nel Campionato in cui
si chiede l'ammissione;
II. siano entrati in campo in
almeno una partita ufficiale dei Campionati di Serie A 2020/2021;
III. abbiano disputato, qualora
si tratti di atleti provenienti da Federazione straniera, nella stagione
precedente almeno il 50% delle partite del Campionato di massima divisione del
Paese di appartenenza della Società per la quale aveva sottoscritto il
precedente tesseramento;
IV. siano effettivamente entrati
in campo in almeno una partita ufficiale delle nazionali di appartenenza nella
stagione 2020/21 (inteso fino al 30/09/2021).
La perdita di uno dei requisiti
previsti sub 1) e 2) del presente punto, sia all’inizio che durante il
Campionato, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 del
presente Regolamento. (Mod.14).
2. La Commissione, nel caso in
cui dall’esame dei documenti depositati emergessero dati incompleti e/o
contraddittori, ove ne riscontrasse la necessità, potrà richiedere chiarimenti
o ulteriore documentazione alle Società.
Art. 4 – Compensi per
collaborazioni sportive dei tesserati
1. Ai fini dell’ammissione al Campionato
di Serie A3 2021/22 le Società dovranno anche depositare una dichiarazione,
redatta su un modulo predisposto dalla Lega (Mod.15) e sottoscritta sia dal
Legale Rappresentante della Società che dall’organo di controllo o dal
Revisore, ove esistente (ovvero, per le sole Società provenienti dal Campionato
di Serie B, dal professionista che ha provveduto alla compilazione o ne ha
verificato il contenuto, il quale dovrà apporre anche il timbro dell’ordine di
appartenenza) con la quale attestino di avere corrisposto, alla data del
05/07/2021, il 100% del totale del compenso lordo complessivamente pattuito
(individualmente conteggiato) con tutti i “tesserati della rosa della prima
squadra” per la stagione 2020/2021. Le Società che non avranno provveduto al pagamento
della suddetta percentuale, pertanto, non saranno iscritte al Campionato di
Serie A3 2021/2022. Si precisa, al riguardo, che eventuali accordi tra Società
e tesserati della rosa della prima squadra che prevedano il pagamento dei
compensi pattuiti con riferimento alla stagione 2020/2021 oltre il termine del
05/07/2021 non saranno considerati validi ai fini dell’ammissione al
Campionato.
2. All’interno di tale
dichiarazione dovranno essere inseriti anche i “tesserati della rosa della
prima squadra” che abbiano interrotto, per qualsivoglia motivo (trasferimento
presso altro sodalizio, recesso unilaterale dal contratto, etc.), il rapporto
di collaborazione sportiva con il sodalizio dopo la fine del girone di andata,
mentre potranno non essere inseriti gli atleti che abbiamo cessato il rapporto
prima di tale data.
3. le Società che alla data del
05/07/2021 non depositeranno il modulo di cui sopra (Mod.15), non saranno
iscritte al Campionato 2021/2022.
4. I “tesserati della rosa della
prima squadra”, entro le ore 12.00 del 05/07/2021, potranno depositare presso
la Commissione una lettera informativa in cui dovranno specificare l’esatta
percentuale del compenso lordo percepito a tale data. A seguito delle
segnalazioni, la Commissione disporrà dei più ampi poteri istruttori per
verificarne la veridicità. In particolare, avrà la facoltà di richiedere alle
parti interessate la produzione di ulteriori documenti e/o disporre la
convocazione delle stesse. In caso di dichiarazione mendace o errata, rispetto
a quanto indicato nell’apposito modello (Mod.15), saranno applicate nei
confronti delle Società le sanzioni previste dall’art. 6 del presente
Regolamento, a condizione che la Società medesima risulti essere in possesso
del requisito previsto dal comma 3 del presente articolo.
5. Ai fini del calcolo delle
percentuali di cui ai precedenti punti, non si terrà conto dell’eventuale
contenzioso con non più di 2 (due) “tesserati della rosa della prima squadra”,
a condizione che lo stesso sia stato formalmente avviato, anche a livello
stragiudiziale, entro e non oltre il 16 giugno 2021. Tuttavia, costoro entro la
data del 24 giugno 2021 potranno richiedere la convocazione della Camera di
Conciliazione della Lega che dovrà concludere i propri lavori entro il 30
giugno 2021. In caso di mancata conciliazione verrà redatto un verbale, nel
quale saranno succintamente riportate le posizioni espresse dalle parti e gli
eventuali documenti da queste ultime esibiti. Tale verbale, e relativi
documenti, saranno trasmessi alla Commissione, la quale valuterà se tenere
conto, o meno, dei debiti in contestazione sempre ai fini del calcolo delle
percentuali di cui sopra.
6. Alle Società cessionarie di un
titolo sportivo, fermo restando l’obbligo di prestare la fideiussione di
importo pari a quello indicato all’art. 3 lett. h) non si applicano le
disposizioni del presente articolo qualora si tratti di Società neo-affiliate
(per le quali non esistono situazioni pregresse).
Art. 5 – Garanzia finanziaria
1. Nel presente Regolamento per
garanzia finanziaria si intende esclusivamente garanzia bancaria irrevocabile
ed incondizionata del tipo a prima richiesta rilasciata da parte di primario
istituto di credito di diritto italiano iscritti all’A.B.I. e che non abbia in
corso, o non abbia avuto in passato, controversie con la Lega.
2. Nel caso in cui nei termini di
cui al presente Regolamento le Società non fossero in grado di depositare detta
garanzia, potranno effettuare presso la Lega deposito infruttifero a mezzo
assegno circolare della somma portata in garanzia. Detto deposito potrà essere
sostituito da regolare garanzia finanziaria entro e non oltre il 31/12/2021 la
Lega è autorizzata ad operare su detto deposito con le stesse modalità previste
dal presente Regolamento per l’escussione della garanzia finanziaria.
3. La garanzia finanziaria verrà
escussa, in tutto o in parte, dalla Lega nei seguenti casi e con le seguenti
modalità:
a) fino all’ammontare massimo
garantito in caso di mancato pagamento di multe, ammende o quant’altro dovuto a
qualsiasi titolo (in via esemplificativa: tasse gara, sanzioni pecuniarie del
Giudice di Lega o degli organi giudicanti federali, etc.) alla Lega, alla
FIPAV, alla CEV e alla FIVB entro 7 giorni dalla relativa messa in mora;
b) fino all’ammontare massimo
garantito a fronte dell’insuccesso della procedura esecutiva esperita a seguito
di lodi arbitrali, emessi a norma dei vigenti regolamenti di Lega per debiti
nei confronti di altri sodalizi aventi titolo a partecipare ai Campionati di
Serie nella stagione 2021/2022 e antecedenti;
c) fino all’ammontare massimo
garantito in caso di mancato rispetto degli accordi conclusi in sede di Camera
di Conciliazione di Lega alle scadenze previste dal verbale di conciliazione
per controversie tra Società aderenti alla Lega Pallavolo e tra queste e i
tesserati appartenenti o appartenuti alla rosa della prima squadra, la stagione
precedente e/o quella in corso;
d) fino all’ammontare massimo
garantito in caso di mancato pagamento di crediti vantati da Società di Serie A
derivanti da indennità di svincolo di atleti o altro titolo comunque fondato
sui Regolamenti sportivi o di Lega, documentati dall’esistenza di fatture
regolarmente emesse alle date pattuite, non pagate e non contestate trascorsi
30 giorni dalla scadenza;
e) nell’ammontare massimo
garantito in caso di mancata partecipazione al Campionato successiva alla
scadenza del termine per comunicare la rinuncia al Campionato o al
provvedimento di ammissione al campionato; (ii) ritiro volontario; (iii)
esclusione dal Campionato (successiva all’iscrizione) per provvedimento
divenuto definitivo da parte degli organi di giustizia della FIPAV. In tale
caso l’importo entrerà nella disponibilità della Lega;
f) fino all’ammontare massimo
garantito in caso di mancato adempimento di tutte le altre obbligazioni
previste dal presente Regolamento e/o da altri Regolamenti di Lega.
In caso di concorso di più
creditori che agiscano per l’escussione della garanzia finanziaria, la somma
incamerata a tale titolo dalla Lega verrà ripartita: a) in primo luogo, in
favore della Lega e della FIPAV, fino alla concorrenza dei crediti dalle stesse
vantati; b) in secondo luogo, in favore delle società di serie A titolari dei
crediti previsti dal presente articolo, fino alla concorrenza del loro
ammontare.
Nel caso di attivazione della
garanzia finanziaria totale o parziale nel corso della stagione 2021/2022, la
Società avrà 15 giorni dalla richiesta trasmessa dalla Lega al soggetto che ha
fornito la garanzia, per procedere al suo reintegro. Superato tale termine
senza che vi provveda, la Società sarà assoggettata alle sanzioni previste
dall’art 6 del presente Regolamento.
La garanzia, i cui contenuti
dovranno essere conformi al facsimile (Mod.8) fornito dalla segreteria della
Lega, dovrà avere decorrenza dal 05/07/2021 e scadenza al 31/07/2022, essere a
prima richiesta e garantire i debiti assunti dalla Società richiedente
l’ammissione per quanto previsto dalla lettera a) alla lettera f) che
precedono.
Detta garanzia dovrà
ricomprendere anche i debiti assunti nei confronti degli stessi soggetti nel
periodo 01/08/2020 - 05/07/2021.
All’atto del deposito della nuova
garanzia, verificatane la regolarità, la Lega restituirà tutte le garanzie
presso la stessa depositate relative alle stagioni precedenti.
Art. 6 – Sanzioni
1. In caso di violazione delle
norme previste dal presente Regolamento gli Organi di Lega a ciò legittimati
potranno applicare, nei confronti delle Società, e dei loro tesserati, ammesse
a partecipare al Campionato di Serie A3 Maschile 2021/2022, le sanzioni
pecuniarie e sportive previste dal presente Regolamento, in aggiunta alle
sanzioni disciplinari già previste dai vigenti regolamenti della FIPAV, e, ove
occorra, potranno deferire tali società, e i loro tesserati, ai competenti
organi di Giustizia Federale, all’uopo richiedendo la/e sanzione/i da irrogare
nel caso specifico.
2. In particolare, nei confronti
delle Società, e dei loro tesserati, ammesse a partecipare al Campionato di
Serie “A3” Maschile 2021/2022, saranno applicate, unitamente alle procedure di
escussione delle garanzie finanziarie disciplinate dal presente Regolamento, le
seguenti sanzioni:
a. mancato rispetto, nei limiti
ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, degli obblighi in materia
di trasformazione dell’Ente in società sportiva di capitali, nonché di aumento,
sottoscrizione e versamento del capitale sociale, ovvero di ricostituzione del
capitale sociale (art. 2 del presente Regolamento):
I. sanzione pecuniaria da parte
del Giudice di Lega fino ad euro 30.000 (trentamila), che dovrà essere versata
entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di
escussione della garanzia finanziaria;
b. perdita dei requisiti tecnici
(art. 3, lett. n del presente Regolamento):
I. sanzione pecuniaria da parte
del Giudice di Lega fino ad euro 30.000 (trentamila), che dovrà essere versata
entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di
escussione della garanzia finanziaria;
II. la perdita dei requisiti
tecnici previsti dall’ art. 3, lett. “o” del presente Regolamento norma
indicata in epigrafe, sia all’inizio che durante il Campionato, è equiparata al
ritiro dal Campionato e produce, oltre all’applicazione della sanzione di
natura pecuniaria, l’immediata decadenza dall’ammissione con consequenziale
perdita di tutti i diritti sportivi legati alla partecipazione al Campionato di
Serie A;
c. mancato deposito e/o accertata
non veridicità delle dichiarazioni relative ai “compensi dei tesserati della
rosa della prima squadra”, nonché mancato adempimento, nei limiti ed entro i
termini previsti dal presente Regolamento, delle obbligazioni assunte nei
confronti degli stessi tesserati:
I. sanzione pecuniaria da parte
del Giudice di Lega fino al massimo del valore della garanzia finanziaria prevista
per la serie alla quale la società ha presentato domanda di iscrizione, che
dovrà essere versata entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo
provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;
II. interdizione, da un minimo di
un mese ad un massimo di tre anni, da qualsiasi incarico di rappresentanza di
società per il rappresentante legale;
III. penalizzazione, da un minimo
di 1 punto ad un massimo di 5 punti, nella classifica di Regular Season della
stagione;
IV. divieto di cedere o acquisire
un titolo, ovvero di beneficiare dell’integrazione, del reintegro, o del
ripescaggio per la stagione successiva, se previsto.
d. mancato reintegro, nei limiti
ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, della garanzia
finanziaria escussa dalla Lega (art. 5 del presente Regolamento):
I. interdizione, da un minimo di
un mese ad un massimo di tre anni, da qualsiasi incarico di rappresentanza di
società per il rappresentante legale;
II. penalizzazione, da un minimo
di 1 punto ad un massimo di 5 punti, nella classifica di regular season della
stagione;
III. divieto di cedere o
acquisire un titolo, ovvero di beneficiare dell’integrazione, del reintegro, o
del ripescaggio per la stagione successiva, se previsto; IV. sanzione
pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino al massimo del residuo della
garanzia finanziaria prestata, che dovrà essere versata entro 5 giorni dalla
comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia
finanziaria.
3. Nel caso in cui la decisione
che disponga, a carico delle società sportive, la sanzione dei punti di
penalizzazione (per le ipotesi contemplate nelle lett. “c” e “d” che precedono)
divenga definitiva oltre il termine dell’ultima giornata di Regular Season,
tale sanzione sarà scontata nella stagione sportiva successiva.
Art. 7 – Termini
Tutti i termini previsti dal
presente Regolamento per l’inoltro della documentazione di cui agli articoli
precedenti debbono intendersi come perentori e a pena di decadenza del diritto
al deposito. Si riferiscono al momento in cui i documenti e/o gli atti devono
pervenire in Lega. Tutta la documentazione dovrà essere caricata sulla
piattaforma ammissioni.legavolley.it tramite le credenziali già in possesso
delle Società (le nuove Società dovranno richiedere le credenziali
tempestivamente all’Ufficio Campionati della Lega Pallavolo). La Garanzia
Bancaria (Mod. 8 e 8 bis) e il Modulo 13 – disponibilità impianto di gioco
dovranno comunque essere depositati in originale, previo caricamento sulla
piattaforma, entro un massimo di 3 giorni dalla scadenza del termine presso gli
uffici della Lega Pallavolo Serie A.
Art. 8 – Versamenti
1. I versamenti previsti quale
quota di rinnovo o di adesione alla Lega dovranno essere effettuati mediante
bonifico sul seguente conto corrente bancario intestato alla Lega Pallavolo
Serie A: CREDEM Banca - Filiale San Lazzaro di Savena (BO) - Via Repubblica n.
48 - CODICE IBAN: IT 72 B 0303237070010000136696
Art. 9 – Istruttoria e decisione
La Commissione dovrà verificare
il deposito e la regolarità di tutta la documentazione prevista dal presente
Regolamento nonché valutare se, dalla documentazione prodotta, risulti
accertato che la Società possegga elementi tali da garantirne l'equilibrio
finanziario e/o la continuità e regolarità dell'attività futura. A tal fine,
ove ne riscontrasse la necessità, potrà richiedere chiarimenti o ulteriore
documentazione alle Società. Nel caso in cui la situazione di incertezza
perdurasse, previo parere motivato, potrà inviare un Revisore presso la sede
della Società per le opportune verifiche al fine di approfondire la situazione
esistente. Le spese del Revisore saranno a carico della Lega. La designazione
del Revisore avverrà da parte della competente Commissione di Ammissione al
Campionato. Potrà essere nominato un Revisore Ufficiale dei Conti o una Società
di revisione iscritta all’apposito albo.
Art. 10 – Ammissione al
Campionato 1. La Commissione redigerà entro e non oltre le ore 18.00 del 13
luglio 2021 l'elenco delle Società aventi i requisiti necessari per
l’iscrizione al Campionato di Pallavolo Maschile di Serie A3 per la stagione
2021/2022 e ne darà comunicazione tramite PEC, o posta elettronica, al
Consiglio Federale della FIPAV, proponendone la ratifica e, per conoscenza,
alla Segreteria Generale della FIPAV e a quella di Lega. Sarà inoltre trasmesso
anche il verbale relativo alle procedure di cessione del diritto sportivo di
cui all’art. 13.
2. Notificherà contestualmente al
Consiglio Federale della FIPAV, al Consiglio di Amministrazione della Lega ed
alle Società interessate, a mezzo PEC o raccomandata a.r., (con preavviso
tramite posta elettronica), l'eventuale causa di non ammissione al Campionato e
la relativa motivazione.
3. Si precisa che costituirà
comunque causa di non ammissione:
a) la mancata dichiarazione di
disponibilità di un impianto di gioco avente le caratteristiche richieste dai
Regolamenti di Lega e la mancata certificazione della relativa capienza in
conformità a quanto previsto dai medesimi regolamenti;
b) il mancato deposito della
domanda di prima adesione o di rinnovo dell’adesione al Consorzio Lega
Pallavolo Serie A;
c) il mancato deposito della
garanzia finanziaria di cui all’art 3 lett. h) che precede o il mancato
reintegro in caso di escussione totale o parziale della garanzia finanziaria
della stagione precedente;
d) la messa in liquidazione della
Società e, comunque, l’assenza di elementi tali da garantire l'equilibrio
finanziario e/o la continuità e regolarità dell'attività futura;
e) l’esistenza di debiti nei
confronti di altre Società di Serie A derivanti da ratei scaduti alla data del
30/06/2021 relativi a indennità di svincolo di atleti o altro titolo comunque
fondato sui Regolamenti sportivi o di Lega o di crediti, di qualsiasi natura,
vantati dalla Lega, dalla FIPAV, dalla FIVB e dalla CEV alla stessa data;
f) il verificarsi di quanto
previsto dall’art. 4, commi 1 e 3 del presente regolamento.
4. Negli altri casi di mancato
rispetto delle norme del presente Regolamento la Commissione potrà o deliberare
la non ammissione, con provvedimento motivato, o trasferire gli atti al C.d.A.
con la richiesta di deferimento al Giudice di Lega e l’eventuale adozione di
provvedimenti disciplinari da quest’ultimo ritenuti congrui.
5. La Società destinataria del
Provvedimento di non ammissione ha 2 (due) giorni lavorativi di tempo per
ricorrere al Giudice di Lega tramite PEC il quale deciderà entro i 2 (due)
giorni lavorativi immediatamente successivi.
6. Ove il Giudice di Lega
accogliesse il ricorso ne darà comunicazione tramite PEC contestualmente alla
ricorrente, al Consiglio Federale della FIPAV e al Consiglio di Amministrazione
della Lega e la Società risulterà ammessa al Campionato.
7. Su tale decisione non è
ammesso gravame.
8. Ove il ricorso venisse
respinto la Società ha 3 (tre) giorni lavorativi di tempo dalla notifica a
mezzo PEC, del provvedimento motivato per ricorrere alla Corte Federale di
Appello della FIPAV, con le modalità di impugnativa avanti a detto organo
previste dal Regolamento Giurisdizionale della FIPAV.
9. La Commissione Ammissione
Campionati di Lega potrà chiedere di essere sentita in entrambi i gradi di
giudizio e potrà produrre memoria.
Art. 11 – Società riserva 1.
Hanno diritto a presentare la domanda di ammissione al Campionato di Serie A3,
quali “Società riserva”, le Società che hanno partecipato ai Campionati
2020/2021 di: a) SuperLega; b) Serie A2; c) Serie B; e che abbiano comunicato
nei tempi previsti dai relativi Regolamenti Ammissione la rinuncia
all’iscrizione ai rispettivi Campionati di appartenenza.
2. Nel caso di presentazione di
più domande, tra tutte le Società ritenute idonee l’ammissione avverrà secondo
l’ordine stabilito dall’art. 10 del Regolamento Gare della FIPAV.
3. Le domande di iscrizione,
quale squadra riserva, al Campionato di Serie A3, dovranno essere presentate
entro e non oltre le ore 12.00 del 05 luglio 2021 e corredate da tutta la
documentazione prevista dal presente Regolamento ad eccezione della garanzia
finanziaria, che sarà provvisoriamente sostituita dal versamento alla Lega di
un deposito cauzionale (con assegno circolare) pari a euro 5.000 (cinquemila).
Tale versamento sarà restituito in caso di mancata possibilità di accedere alla
Serie A3 2021/2022. 4. Nel caso in cui le domande di ammissione al Campionato
di Serie A3 2020/2021 presentate ai sensi del presente comma siano inferiori a
28, si procederà al ripescaggio delle squadre iscritte come “società riserva”
indipendentemente dal raggiungimento o meno di un numero pari di società, fino
ad un massimo di 28.
5. Dalla data di accettazione
della richiesta rilasciata dalla Commissione, la Società avrà 5 giorni per
integrare la documentazione già presentata con quella relativa al Campionato al
quale si chiede di essere ammessi, ivi compreso, se del caso, l’adeguamento del
Capitale Sociale.
6. In caso di mancato deposito
della documentazione integrativa di cui al paragrafo precedente, la Società
perderà il diritto ad essere ammessa al Campionato di Serie A3 e, se versato,
si avrà l'incameramento, da parte della Lega, del deposito cauzionale.
7. In caso di diniego della
richiesta il deposito sarà restituito.
8. Si ricorda che potranno essere
ripescate nel Campionato di Serie A3 2021/2022 anche le squadre che nella
stagione precedente hanno acquistato il titolo sportivo.
Art. 12 – Società rinunciatarie
e/o non ammesse per mancanza dei requisiti 1. La rinuncia al Campionato deve
essere comunicata alla Lega, a mezzo Pec, entro e non oltre il 28/06/2021.
2. Le Società che entro la data
indicata nel comma che precede abbiano rinunciato, avendone diritto, a
presentare domanda di partecipazione al Campionato di Serie A3 o non siano
state ammesse per mancanza di requisiti potranno, previa richiesta da inoltrare
alla FIPAV e per conoscenza alla Commissione entro il 28/06/2021, essere
ammesse, mantenendo tutti i diritti sportivi al primo Campionato successivo a
quello di spettanza nel quale vi sia carenza di organico.
3. Le Società che dovessero
rinunciare tardivamente o successivamente all'ammissione saranno retrocesse al
primo Campionato a libera iscrizione con la perdita di tutti i diritti
spettanti sugli atleti tesserati e con l'obbligo del pagamento, a favore della
Lega, di una sanzione pari all'importo della garanzia stabilita per il
Campionato a cui hanno rinunciato.
4. Gli atleti della Società che
rinunci entro il 28/06/2021 o comunque non sia ammessa al Campionato di Serie
A3 e che venga ammessa al Campionato di Serie B saranno liberi di tesserarsi in
favore di qualsiasi altro sodalizio affiliato, fermo restando il diritto della
Società di precedente tesseramento di introitare le indennità previste dal
Regolamento in materia che dovrà essere versato dalla Società di nuovo
tesseramento dell’atleta richiedente.
Art. 13 – Cessione del diritto
sportivo
1. La cessione del diritto
sportivo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 comma quarto del
Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV potrà avvenire solo previo parere
favorevole della Lega che dovrà essere richiesto al Consiglio di
Amministrazione con istanza motivata sottoscritta dalla Società cedente e da
quella cessionaria entro e non oltre le ore 12.00 del 14/06/2021 ed entro le
ore 12.00 del 28/06/2021 per le sole Società neopromosse dalla Serie B
2020/2021.
2. Il Consiglio di
Amministrazione formulerà il proprio parere discrezionale e vincolante, su cui
non è ammesso gravame, entro il 5° giorno successivo a quello delle scadenze
dei termini di cui sopra.
3. In caso di parere favorevole,
le Società richiedenti dovranno depositare, entro le ore 12.00 del 05 luglio
2021 tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento per
l’iscrizione al Campionato di Serie A3 e, se si iscrivono per la prima volta
alla Lega, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, dovranno
depositare, entro gli stessi termini di cui sopra, la documentazione prevista
dall’art. 5 dello Statuto per l’ammissione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A
Maschile.
4. Le Società aventi titolo a
partecipare al Campionato di Serie A3 Maschile potranno cedere il diritto
sportivo relativo a tale Campionato in favore di altro sodalizio affiliato alla
FIPAV per la stagione 2021/2022, anche se retrocesso nella stagione precedente,
alle sole condizioni previste dal presente articolo.
5. Le norme del presente articolo
e i termini quivi previsti si applicheranno anche in caso di trasferimento di
diritti non per cessione ma per fusione o assorbimento, o trasferimento della
sede, sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento Affiliazione e
Tesseramenti FIPAV.
6. La Società richiedente il
titolo di partecipare alla Serie A3 dovrà necessariamente essere costituita in
forma di Società di capitali sportiva e dovrà avere il capitale sociale minimo
previsto dal presente regolamento.
7. Tale Società non potrà avere
la sede e il campo di gioco:
a) in un Comune dove già abbia
sede di gioco un’altra Società già ammessa nella stagione precedente o in fase
di ammissione a disputare il Campionato di Serie A3, a meno che non trattasi di
capoluogo di regione.
b) in un Comune dove abbia già
sede e campo di gioco un’altra Società avente titolo di disputare il campionato
di SuperLega e Serie A2, anche se capoluogo di Regione, tranne che nel caso in
cui la società esistente abbia prestato il proprio consenso scritto alla
cessione.
Deve intendersi che tali
disposizioni non si applicano nel caso in cui la cessione del diritto sportivo
avvenga all’interno del medesimo Comune e cioè quando il numero delle Società
di SuperLega e di Serie A3 presenti nel Comune non venga modificato.
8. Ottenuto il parere favorevole
del Consiglio di Amministrazione, le Società richiedenti il diritto dovranno
effettuare la procedura di ammissione al Campionato nei termini previsti dal
presente regolamento e presentare, oltre a tutti i documenti previsti agli
articoli 2 e 3 del presente Regolamento, per quanto compatibili:
a) copia dello statuto sociale
vigente conforme alle norme di legge in vigore e alle direttive di Lega e della
FIPAV; b) versamento in favore della Lega della somma di euro 10.000
(diecimila);
c) versamento alla FIPAV della
tassa di Diritti di Segreteria per acquisizione Titoli;
d) attestazione di riaffiliazione
alla Fipav della società cedente;
e) richiesta di cessione del
diritto sportivo sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società cedente
con allegata la deliberazione dell'organo competente a norma di Statuto ad
autorizzare il Legale Rappresentante ad effettuare tale cessione;
f) richiesta di acquisizione del
diritto sportivo sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società
cessionaria con allegata la deliberazione dell'organo competente a norma di
Statuto ad autorizzare il Legale Rappresentante ad effettuare tale
acquisizione;
g) quietanza attestante
l’avvenuto saldo dei debiti scaduti assunti dalla Società cedente nei confronti
di altre Società di Serie A;
h) quietanza attestante
l’avvenuto saldo del 100% del totale dei compensi netti complessivamente
pattuiti dalla Società cedente con tutti i tesserati della rosa della prima
squadra della stagione sportiva 2020/2021 o idonea liberatoria rilasciata dai
suddetti tesserati;
i) idonea liberatoria di altre
Società di Serie A che vantassero crediti non scaduti nei confronti della
Società cedente.
9. Scaduti i termini di cui al
presente articolo, non potranno più avvenire, per qualsivoglia titolo,
trasferimenti di diritti relativi al Campionato di Serie A3, anche per fusione
e assorbimento o trasferimento della sede.
10. Nel caso avvenga una cessione
dei diritti tra società aventi titolo a partecipare rispettivamente ai
Campionati di SuperLega e Serie A2, non saranno richiesti i documenti di cui
alle precedenti lettere a) e b).
11. Non saranno, altresì,
richiesti i documenti di cui alla precedente lettera a) e b) alle Società di
Superlega e Serie A2 che acquistano il titolo a partecipare al Campionato di
Serie A3 in quanto già facenti parte del Consorzio.
12. La Commissione potrà
richiedere alla Società cedente o a quella richiedente il diritto, ulteriore
documentazione così come potrà porre a carico della Società richiedente l’onere
del deposito di ulteriori garanzie finanziarie in base all'esame della
documentazione depositata.
13. Il parere favorevole del
Consiglio di Amministrazione è presupposto per il deposito della documentazione
di ammissione ma non costituisce diritto all’ammissione.
14. L'omologa della cessione è
subordinata al rispetto integrale di quanto previsto dal presente Regolamento,
nonché dalle norme FIPAV in materia.
15. Per essere ammessa a
partecipare al Campionato di Serie A3, la Società richiedente dovrà comunque,
oltre a quanto previsto dal presente capo, rispettare tutti gli altri requisiti
previsti dal presente Regolamento per la partecipazione ai Campionati di Serie
A Maschile.
16. Si precisa che una Società
che ceda il titolo sportivo di Serie A3 non acquisisce il diritto ad essere
ammessa ad altro Campionato (a differenza di quelle rinunciatarie) ma
conserverà unicamente il diritto a partecipare agli altri Campionati a cui
aveva titolo prima della cessione del diritto della Serie A3.
18. Le Società che acquistano il
titolo a partecipare al Campionato di Serie A3 (purché mantengano invariata la
compagine sociale di riferimento) e che non trasferiranno in altra provincia
sede sociale e impianto di gioco non saranno tenute ai limiti territoriali
previsti dal presente articolo, nonché al versamento dei 10.000 euro previsti
dalla sopra riportata lett. b) del presente articolo.
19. Eventuali richieste e/o
pareri in ordine all’interpretazione del presente Regolamento saranno di
competenza del Consiglio di Amministrazione della Lega salvo ratifica da parte
della FIPAV.
Risultati Serie C Femminile
Classifica Serie C femminile