Si riportano le disposizioni per
la ripartizione dei corrispettivi federali alle società di Lega Pro per la
stagione sportiva 2012/2013, così come approvate dal Consiglio Direttivo del 19
luglio 2012.
1. Tesseramento
1.1 Per poter beneficiare dei corrispettivi federali secondo il
disposto del presente regolamento, viene posto il seguente obbligo di
tesseramento:
- n. 8 calciatori professionisti (status 09)
nati dopo il 1° Gennaio 1990 (under 22) per le società di Prima Divisione; - n.
10 calciatori professionisti (status 09) nati dopo il 1° Gennaio 1990 (under
22) per le società di Seconda Divisione.
1.2 Ogni società, pertanto, potrà tesserare un numero illimitato di
calciatori ma, tra questi, dovranno essere compresi, continuativamente, dal dì
della disputa della prima partita di campionato sino al termine della stagione
sportiva 2012/2013, calciatori under 22 nel numero sopra indicato.
1.3 Inoltre, in ogni momento della gara, per tutte le gare di
Campionato escluso i Play Off/Out, dovranno essere impiegati almeno due
calciatori per la Prima Divisione e almeno tre calciatori per la Seconda
Divisione nati dopo il 1° Gennaio 1992 (calciatori professionisti status 09 e
calciatori giovani di serie status 04): le società sportive sono esonerate
dall’obbligo di osservare la presente disposizione per un numero massimo di tre
partite durante l’intera stagione escluso i Play Off/Out.
Per le predette tre giornate in
deroga le squadre non beneficeranno di alcun tipo di contributo per il
minutaggio maturato in dette gare.
1.4 Il mancato rispetto dei citati obblighi con le modalità sopra
evidenziate costituisce motivo ostativo all’ammissione al beneficio
dell’attribuzione dei corrispettivi federali.
1.5 Beneficeranno della ripartizione dei corrispettivi federali le
società che schiereranno, nelle partite di campionato della stagione sportiva
2012/2013, escluso i Play Off/Out calciatori nati dal 1° Gennaio 1990 in poi, e
che abbiano, comunque, compiuto anagraficamente il 15° anno di età, di
cittadinanza italiana (che di seguito chiameremo “giovani”), tesserati presso
la FIGC quali professionisti (status 09), o giovani di serie (status 04),
purché l’utilizzo in gara sia avvenuto per almeno trenta minuti; in caso di
sostituzione con altro calciatore appartenente alle classi che avranno titolo
per beneficiare dei corrispettivi, i minuti effettuati dal calciatore
sostituito saranno sommati ai minuti giocati dal calciatore subentrato.
Quest’ultima circostanza costituisce condizione essenziale per l’acquisizione
del beneficio di ripartizione secondo i criteri in appresso specificati.
2. Criteri di ripartizione
2.1 I corrispettivi federali accreditati alla Lega Italiana Calcio
Professionistico verranno, per la stagione sportiva 2012/2013 così ripartiti:
A) 75% secondo i criteri definiti
dal presente regolamento; B) 25% a beneficio dei settori giovanili delle
società secondo un regolamento successivo che ne premi l’organizzazione, la
qualità ed i risultati sportivi.
2.2 Il 75% dei corrispettivi federali accreditati alla Lega
Italiana Calcio Professionistico verrà attribuito nella misura del 60% alle
squadre che parteciperanno al Campionato di Prima Divisione e nella misura del
residuo 40% alle squadre che parteciperanno al Campionato di Seconda Divisione.
2.3 Il criterio di ripartizione di cui al prg 2.1 che precede è
stato previsto nelle quote indicate sul presupposto che, per la stagione
sportiva 2012/2013 al campionato di Prima Divisione partecipino numero 36
società e quello di Seconda Divisione numero 33. La presente disposizione
regolamentare è quindi soggetta a possibili variazioni qualora, all’esito delle
procedure per la definizione del numero di squadre per ciascuna Divisione
risulti un numero di società diverso da quello sopra indicato.
3. Modalità e criteri determinazione “minutaggio”
3.1 La rilevazione dei minuti complessivamente giocati dai
“giovani” verrà così effettuata:
- entro il 10.11.2012 (partite giocate sino a
tale data); - entro il 10.02.2013 (partite giocate sino a tale data); - prima
della disputa della terzultima gara di campionato;
3.2 I criteri di calcolo dei minuti giocati avranno la seguente
ponderazione:
calciatori nati nel 1990 60% calciatori nati
nel 1991 80% calciatori nati nel 1992 100% calciatori nati nel 1993 120%
calciatori nati nel 1994 e successivi 140%
3.3 Inoltre il totale dei minuti giocati, come sopra ponderati, dai
“giovani” prima della disputa della terzultima gara di campionato subirà
un’ulteriore modifica in relazione alla posizione finale di classifica nei
rispettivi gironi delle società di appartenenza con il seguente criterio:
Prima Divisione
- per le società retrocesse
riduzione del 20% - per l’ultima classificata riduzione del 30% se il distacco
dalla penultima sarà superiore ai 5 punti
3.4 Entro le scadenze indicate al prg 3.1 verrà suddiviso l’importo
di cui ai corrispettivi federali inerente il periodo preso in considerazione per
il totale dei minuti giocati e ponderati fra le società, secondo la
ripartizione per gironi di cui al prg 2.2, e secondo quanto stabilito al
precedente prg 3.2, ottenendo così la “quota minuto” rispettivamente per
ciascuna Divisione. Questa verrà quindi moltiplicata per la somma dei minuti
risultanti per ciascuna squadra e si determinerà così la cifra da liquidare
alle società interessate.
3.5 Al termine della stagione 2012/2013, a seguito delle
classifiche ufficiali emesse all’esito dei Play Off/Out, si procederà quindi
alla liquidazione della quota finale dei corrispettivi federali maggiorando o
riducendo i minuti totali delle società in applicazione dei criteri di cui al
paragrafo 3.3.
4. Criteri ulteriori
4.1 I minuti giocati dai “giovani” che, dal 16° anno di età, hanno
ininterrottamente militato nel settore giovanile della società, verranno
maggiorati del 30%.
4.2 Le ultime 3 partite di campionato (regular season) e le partite
di play non saranno considerate al fine della destinazione dei corrispettivi
federali
4.3 Il calciatore tesserato a titolo di “Cessione Temporanea” o
“Trasferimento Prestito” e proveniente da Società di Serie A e B per il quale
non sia contestualmente previsto un premio di valorizzazione, non sottoposto a
condizioni di sorta, di importo pari quantomeno alla somma lorda globale annua
spettante al tesserato stesso, sarà escluso dal computo dei professionisti
under 22 (status 09) per la ripartizione dei corrispettivi di cui al presente
comunicato; così pure sarà escluso dal detto computo il tesserato in prestito
oneroso da Società di Serie A e di Serie B.
I tesserati provenienti da
Società di Serie A e B in regime di compartecipazione potranno beneficiare
delle contribuzioni previste dal presente regolamento nella misura del 60%.
4.4 I giocatori provenienti da Società di Serie A o B per i quali
non venga pattuito il premio di valorizzazione (ai sensi del prg 4.3) ovvero i
giocatori in prestito oneroso dalla stesse, non potranno concorrere a
determinare il numero minimo di tesserati under 22 individuato al prg 1.1 della
presente normativa regolamentare (n. 8 under 22 per le Società di Prima
Divisione e n. 10 under 22 per le Società di Seconda Divisione).
4.5 Così pure i giocatori provenienti da Società di Serie A o B per
i quali non venga pattuito il premio di valorizzazione (ai sensi del prg 4.3)
ovvero i giocatori in prestito oneroso dalle stesse, non potranno concorrere a
determinare il numero minimo di calciatori obbligatoriamente presenti in gara
per le finalità di cui al prg 1.3 (due calciatori per la Prima Divisione e
almeno tre calciatori per la Seconda Divisione nati dopo il 1° Gennaio 1992).
5. Esclusioni
5.1 Saranno escluse dal beneficio, nella ripartizione dei
corrispettivi federali, le società:
- che rinunciano a partecipare ad
una o più gare dei Campionati di Prima e Seconda Divisione (inclusa la fase
finale dei Play Off/Out) o del Campionato Nazionale Berretti, Allievi Nazionali
e Giovanissimi Nazionali;
- che, nel corso della stagione
2012/2013, vengano meno al numero minimo dei calciatori professionisti under 22
status 09 (n. 8 per la Prima Divisione e n. 10 per la Seconda Divisione);
- saranno altresì escluse le
società che non avranno utilizzato, per tutte le gare di campionato, tesserati
nati dal 1° gennaio 1992 con status 09 e status 04 (n. 2 per la Prima Divisione
e n. 3 per la Seconda Divisione), salvo le deroghe sopra richiamate;
- alle quali saranno irrogati
punti di penalizzazione dai competenti Organi di Giustizia Sportiva in
conseguenza di violazioni regolamentari ed amministrative poste in essere nella
stagione sportiva 2012/2013, con esclusione delle sanzioni eventualmente
irrogate in sede di rilascio della Licenza Nazionale.
5.2 Le somme eventualmente già accreditate ed erogate alle società
sportive in caso di mancato rispetto anche di una sola delle precedenti
disposizioni dovranno essere restituite alla Lega la quale provvederà al
recupero delle stesse addebitandole sulla scheda conto campionato delle
società.
Risultati Serie C Femminile
Classifica Serie C femminile